Art. 9. Autorizzazione allo scarico Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni. Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate utilizzando appositi modelli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini della uniformita' della raccolta dei dati. In attesa della emanazione ai sensi degli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della Legge regionale di disciplina delle funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni in materia di controllo degli scarichi nelle acque, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi resta in capo ai Comuni.