Art. 9.
                     Autorizzazione allo scarico
 
   Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 9 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue  modifiche
ed integrazioni.
   Le  domande  di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni
sono   rilasciate   utilizzando    appositi    modelli    predisposti
dall'Assessorato regionale competente anche ai fini della uniformita'
della raccolta dei dati.
   In attesa della emanazione ai sensi degli artt. 3 e 14 della legge
8  giugno  1990,  n.  142,  della Legge regionale di disciplina delle
funzioni spettanti alle Province ed ai Comuni in materia di controllo
degli  scarichi  nelle  acque,  la  competenza  al   rilascio   delle
autorizzazioni relative agli scarichi resta in capo ai Comuni.