Art. 2. 1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1986, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) l'allestimento di spazi attrezzati e limitrofi ai fabbricati adibiti ad attivita' agrituristiche da destinare alla pratica sportiva e ricreativa; e-ter) l'arredo a verde di aree interessate alle attivita' agrituristiche".