Art. 2.
 
   1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale  n.  14/1986,
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
    "e-bis)   l'allestimento  di  spazi  attrezzati  e  limitrofi  ai
fabbricati adibiti ad  attivita'  agrituristiche  da  destinare  alla
pratica sportiva e ricreativa;
    e-ter)  l'arredo  a  verde  di  aree  interessate  alle attivita'
agrituristiche".