Art. 3. L'art. 13 della legge regionale n. 14/1986, come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 35, e' cosi' ulteriormente modificato: a) al terzo comma, le parole "35 anni" sono sostituite con le seguenti: "40 anni"; b) fra il quinto ed il sesto comma e' inserito il seguente: "Tutti gli imprenditori agricoli interessati alle attivita' agrituristiche e che abbiano i requisiti di cui alle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 16 luglio 1993, n. 31 potranno chiedere, per le opere previste alle lettere e-bis) ed e-ter) del precedente art. 12, un contributo aggiuntivo che in ogni caso non potra' superare lire venti milioni".