Art. 3.
 
   L'art. 13 della legge regionale n. 14/1986, come modificato  dalla
legge  regionale  11  dicembre  1987,  n.  35, e' cosi' ulteriormente
modificato:
     a) al terzo comma, le parole "35 anni" sono  sostituite  con  le
seguenti: "40 anni";
     b) fra il quinto ed il sesto comma e' inserito il seguente:
     "Tutti  gli  imprenditori  agricoli  interessati  alle attivita'
agrituristiche e che abbiano i requisiti di cui alle leggi  regionali
27  aprile 1993, n. 21 e 16 luglio 1993, n. 31 potranno chiedere, per
le opere previste alle lettere e-bis) ed e-ter) del  precedente  art.
12,  un  contributo  aggiuntivo  che in ogni caso non potra' superare
lire venti milioni".