Art. 2.
                     Approvazione degli elenchi
 
   1.  Gli elenchi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n.
1497 del 1939, nonche' le eventuali varianti, sono pubblicati per  un
periodo  di  tre mesi nell'albo pretorio dei comuni nei territori dei
quali sono situati i beni e  le  localita'  interessate.  I  suddetti
comuni  sono  tenuti,  nel  periodo  indicato a consentire la visione
degli elenchi da parte di chiunque vi abbia interesse  ed  a  fornire
adeguata pubblicita' ai documenti medesimi.
   2.  Entro  il  termine  di  tre mesi dalla pubblicazione di cui al
comma  1,  coloro  i  quali  abbiano   interesse   possono   produrre
opposizioni,  reclami  o  proposte alla Giunta regionale che provvede
all'approvazione degli elenchi.
   3. Gli elenchi approvati sono pubblicati sul Bollettino  Ufficiale
della  Regione.  Una  copia  del  Bollettino  e' affissa per tre mesi
nell'albo pretorio dei comuni interessati; altra copia, corredata  di
planimetria,  e'  depositata  per lo stesso periodo presso i suddetti
comuni, ove gli interessati possono prenderne visione.