Art. 2. Approvazione degli elenchi 1. Gli elenchi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 1497 del 1939, nonche' le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi nell'albo pretorio dei comuni nei territori dei quali sono situati i beni e le localita' interessate. I suddetti comuni sono tenuti, nel periodo indicato a consentire la visione degli elenchi da parte di chiunque vi abbia interesse ed a fornire adeguata pubblicita' ai documenti medesimi. 2. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, coloro i quali abbiano interesse possono produrre opposizioni, reclami o proposte alla Giunta regionale che provvede all'approvazione degli elenchi. 3. Gli elenchi approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Una copia del Bollettino e' affissa per tre mesi nell'albo pretorio dei comuni interessati; altra copia, corredata di planimetria, e' depositata per lo stesso periodo presso i suddetti comuni, ove gli interessati possono prenderne visione.