Art. 2. 1. Le domande di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1993 cosi' come modificato dall'articolo 1, rela- tive al personale tecnico ed amministrativo devono essere presentate dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 20 settembre 1993 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 settembre 1993.