Art. 2.
 
   1.  Le  domande  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della legge
regionale n. 16 del 1993 cosi' come modificato dall'articolo 1, rela-
tive al personale tecnico ed amministrativo devono essere  presentate
dagli  interessati  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 20 settembre 1993
 
                               PASETTO
 
  Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  10
settembre 1993.