Art. 10.
 
   1.  Per  l'attuazione  della   presente   legge   e'   autorizzata
l'iscrizione  nel  bilancio  regionale  1993 dei seguenti capitoli di
spesa, con gli stanziamenti indicati per ciascuno di essi:
    capitolo  n.  21412:   "Trasferimenti   ai   comuni   individuati
all'articolo  1  per  l'attuazione  del  progetto  di  sviluppo delle
attivita' agricole tipiche  locali"  con  stanziamento  di  lire  1,0
miliardi per il 1993, lire 1,0 miliardi per il 1994;
    capitolo n. 44221: "Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1
per   l'attuazione   del  progetto  integrato  per  il  recupero  del
patrimonio  ambientale,  artistico,  archeologico  e  storico  ed  il
miglioramento  della  ricettivita'"  con  stanziamento  di  lire  2,0
miliardi per il 1993 e lire 2,0 miliardi per il 1994;
    capitolo n. 23115: "Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1
per l'attuazione del  progetto  finalizzato  al  potenziamento  delle
attivita'  turistiche,  culturali  dell'area della Sabina Romana" con
stanziamento di lire 2,0 miliardi per  l'anno  1993  e  di  lire  2,0
miliardi per il 1994.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  derivante  dall'attuazione  della
presente  legge  si  provvede  mediante  l'utilizzazione  dei   fondi
accantonati  nella  partita contabile di cui alla lettera a) del cap.
2902  dell'elenco  n.  4  allegato  al  bilancio  e  conseguentemente
riduzione  dell'importo  di  lire  5  miliardi iscritto al cap. 2902,
lettera a), per ciascuno degli anni 1993, 1994.
   3. Con la legge di bilancio  1994  e',  altresi',  autorizzata  la
rimodulazione   dell'annualita'   di   spesa  prevista  nei  predetti
esercizi, in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa
stessa.
   4. Le somme stanziate nei predetti capitoli e non impegnate  entro
il 1993, saranno reiscritte nei medesimi capitoli per l'anno 1994 con
salvaguardia della destinazione prevista dalla presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 20 settembre 1993
 
                               PASETTO
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto l'11
settembre 1993.