Art. 3. 1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a), la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico d'intervento di durata non superiore a quello del programma straordinario di cui all'articolo 1, nel quale: a) si individuano i contenuti specifici di progetto; b) si indica il procedimento per la realizzazione del progetto e le relative fasi temporali di attuazione; c) si specifica l'onere finanziario complessivo e la sua distribuzione nell'arco temporale previsto per la realizzazione del progetto, nonche' il limite finanziario precisato nel successivo articolo riguardo alla realizzazione di uno stralcio iniziale del progetto stesso. 2. Il progetto di cui al presente articolo e' elaborato mediante apposita convenzione, sulla base di una eventuale indagine preliminare sulle condizioni potenziali agricole dell'area, nonche' sulle strutture agricole di trasformazione e commercializzazione esistenti.