Art. 3.
 
  1.  Per  l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera
a), la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  un  progetto  organico
d'intervento  di  durata  non  superiore  a  quello   del   programma
straordinario di cui all'articolo 1, nel quale:
     a) si individuano i contenuti specifici di progetto;
     b) si indica il procedimento per la realizzazione del progetto e
le relative fasi temporali di attuazione;
     c)  si  specifica  l'onere  finanziario  complessivo  e  la  sua
distribuzione nell'arco temporale previsto per la  realizzazione  del
progetto,  nonche'  il  limite  finanziario  precisato nel successivo
articolo riguardo alla realizzazione di  uno  stralcio  iniziale  del
progetto stesso.
   2.  Il  progetto di cui al presente articolo e' elaborato mediante
apposita  convenzione,  sulla  base   di   una   eventuale   indagine
preliminare  sulle  condizioni potenziali agricole dell'area, nonche'
sulle strutture  agricole  di  trasformazione  e  commercializzazione
esistenti.