Art. 4. 1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto integrato, pluriennale ed intersettoriale articolato nei seguenti sottoprogetti: a) studi e ricerche sul settore artistico, storico e archeologico; b) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico; c) miglioramento della ricettivita' dei comuni mediante interventi di riqualificazione degli ambienti urbani.