Art. 4.
 
  1.  Per  l'attuazione  dell'obiettivo  determinato  all'articolo 2,
comma 1, lettera b), la Giunta regionale approva,  entro  centottanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  un progetto
integrato, pluriennale ed  intersettoriale  articolato  nei  seguenti
sottoprogetti:
     a)   studi   e   ricerche   sul  settore  artistico,  storico  e
archeologico;
     b) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico,  storico,
archeologico;
     c)   miglioramento   della   ricettivita'  dei  comuni  mediante
interventi di riqualificazione degli ambienti urbani.