Art. 5. 1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera a), ha durata biennale e deve contenere: a) piano di studi e ricerche nel settore artistico, storico ed archeologico che individui contenuti, casi e fasi attuative dello stesso; b) l'individuazione dei designati incarichi della sua attuazione del procedimento e degli istituti scientifici o dei professionisti incaricati; c) individuazione dell'onere finanziario complessivo e delle singole fasi temporali e delle modalita' di accreditamento da parte della Regione all'ente incaricato della realizzazione dell'intervento.