Art. 5.
 
  1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera  a),  ha  durata
biennale e deve contenere:
     a)  piano  di studi e ricerche nel settore artistico, storico ed
archeologico che individui contenuti, casi  e  fasi  attuative  dello
stesso;
     b) l'individuazione dei designati incarichi della sua attuazione
del  procedimento  e  degli istituti scientifici o dei professionisti
incaricati;
     c) individuazione dell'onere  finanziario  complessivo  e  delle
singole  fasi  temporali e delle modalita' di accreditamento da parte
della    Regione    all'ente    incaricato    della     realizzazione
dell'intervento.