Art. 6. 1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera b), ha durata annuale e deve contenere: a) l'individuazione dell'area territoriale del comune in cui e' localizzato l'intervento e dell'immobile soggetto all'intervento, nonche' le opere edili di adattamento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento relativo alla destinazione degli immobili; b) l'indicazione di procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e dei tempi entro i quali l'ente incaricato alla realizzazione stessa e' tenuto a rendere funzionante l'immobile; c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma dell'articolo dell'onere finanziario complessivo e delle sue articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi. 2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia. 3. La realizzazione del sottoprogetto e' affidata secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per quanto compatibili con la presente legge. 4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento e' erogato con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.