Art. 6.
 
  1.  Il  sottoprogetto  di cui all'articolo 4, lettera b), ha durata
annuale e deve contenere:
     a) l'individuazione dell'area territoriale del comune in cui  e'
localizzato  l'intervento  e  dell'immobile  soggetto all'intervento,
nonche'  le  opere  edili  di  adattamento  degli   impianti,   delle
attrezzature  e  degli arredi necessari per il funzionamento relativo
alla destinazione degli immobili;
     b)  l'indicazione  di  procedimento  per  la  realizzazione  del
sottoprogetto  e  dei  tempi  entro  i  quali  l'ente incaricato alla
realizzazione stessa e' tenuto a rendere funzionante l'immobile;
     c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma
dell'articolo  dell'onere  finanziario  complessivo   e   delle   sue
articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi
all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi.
   2.  Per  l'elaborazione  del  sottoprogetto  di  cui  al  presente
articolo  la  Giunta  regionale  puo'  avvalersi,  mediante  apposita
convenzione,  della  collaborazione  di  soggetti  pubblici e privati
aventi particolare esperienza in materia.
   3.  La  realizzazione  del  sottoprogetto  e'  affidata secondo le
indicazioni previste al comma 1, lettera b).  Per  la  progettazione,
l'esecuzione  ed  il  collaudo delle opere edili e arredi previsti si
osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11  e
12   della  legge  regionale  26  giugno  1980,  n.  88,  per  quanto
compatibili con la presente legge.
   4. Il Presidente della Giunta regionale concede  il  finanziamento
per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento
dell'onere   specificato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  c).  Il
finanziamento e' erogato con le modalita' di cui all'articolo 6 della
legge regionale n. 88 del 1980.