Art. 7.
 
  1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera  c),  ha  durata
annuale e deve contenere:
     a)  individuazione di ciascun comune e dell'area o dell'immobile
o della infrastruttura oggetto degli interventi;
     b) tipologie e finalita'  degli  interventi  in  relazione  alle
caratteristiche socio-economiche ed ambientali esistenti;
     c)   l'individuazione  del  procedimento  e  dei  tempi  per  le
realizzazioni del sottoprogetto;
     d) specificazione, nei limiti delle spese  autorizzate  a  norma
dell'articolo  10  dell'onere  finanziario  complessivo  per  ciascun
intervento relativo ai singoli comuni interessati.
   2.  Per  l'elaborazione  del  sottoprogetto  di  cui  al  presente
articolo   la  Giunta  regionale  puo'  avvalersi  mediante  apposita
convenzione, della collaborazione  di  soggetti  pubblici  e  privati
aventi particolare esperienza in materia.
   3.  La  realizzazione  del  sottoprogetto  e' affidata, secondo le
indicazioni previste al comma 1, lettera b).  Per  la  progettazione,
l'esecuzione  ed  il  collaudo delle opere edili e dell'installazione
degli  impianti,  delle  attrezzature  e  degli  arredi  previsti  si
osservano  le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e
12 della legge regionale n. 88 del 1980 per quanto compatibili con la
presente legge.
   4. Il Presidente della Giunta regionale concede  il  finanziamento
per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento
dell'onere   specificato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  c).  Il
finanziamento e' erogato con le modalita' di cui all'articolo 6 della
legge regionale n. 88 del 1980.