Art. 7. 1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera c), ha durata annuale e deve contenere: a) individuazione di ciascun comune e dell'area o dell'immobile o della infrastruttura oggetto degli interventi; b) tipologie e finalita' degli interventi in relazione alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali esistenti; c) l'individuazione del procedimento e dei tempi per le realizzazioni del sottoprogetto; d) specificazione, nei limiti delle spese autorizzate a norma dell'articolo 10 dell'onere finanziario complessivo per ciascun intervento relativo ai singoli comuni interessati. 2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale puo' avvalersi mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia. 3. La realizzazione del sottoprogetto e' affidata, secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 88 del 1980 per quanto compatibili con la presente legge. 4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento e' erogato con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.