Art. 3.
                     Amministrazione provvisoria
 
   1. Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi,
la provvisoria amministrazione del comune di Boville, e' affidata  ad
un  commissario  nominato  dal  prefetto  di  Roma,  con  il  compito
particolare di provvedere entro  il  termine  di  quattro  mesi  alla
indizione  dei  comizi  elettorali  per  la  elezione  del  consiglio
comunale.