Art. 3. Amministrazione provvisoria 1. Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Boville, e' affidata ad un commissario nominato dal prefetto di Roma, con il compito particolare di provvedere entro il termine di quattro mesi alla indizione dei comizi elettorali per la elezione del consiglio comunale.