Art. 4. Divisione patrimoniale e finanziaria 1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta stessa, provvedera', con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali e del personale tra i comuni di Marino e Boville entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di entrambe le amministrazioni. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, nominera' un commissario regionale per la ripartizione patrimoniale, dei rapporti finanziari del personale tra il comune di Marino e quello di Boville.