Art. 4.
                Divisione patrimoniale e finanziaria
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme  parere  della
Giunta  stessa,  provvedera',  con proprio decreto al regolamento dei
rapporti finanziari e patrimoniali e del personale tra  i  comuni  di
Marino e Boville entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere di entrambe le amministrazioni.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge il Presidente  della  Giunta  regionale,  con  proprio
decreto,  su  proposta  dell'assessore  regionale  agli  enti locali,
nominera' un commissario regionale per la ripartizione  patrimoniale,
dei  rapporti  finanziari  del  personale  tra  il comune di Marino e
quello di Boville.