Art. 5.
                        Norma interpretativa
 
   1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ogni norma o disposizione che dava diritto al  comune  di  Marino  di
eleggere  propri  rappresentanti  in enti, aziende, societa', organi,
consorzi o altra forma associativa e rappresentativa, deve intendersi
estesa anche al comune di Boville nella stessa misura rapresentativa,
se non diversamente definita o definibile.