Art. 5. Norma interpretativa 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni norma o disposizione che dava diritto al comune di Marino di eleggere propri rappresentanti in enti, aziende, societa', organi, consorzi o altra forma associativa e rappresentativa, deve intendersi estesa anche al comune di Boville nella stessa misura rapresentativa, se non diversamente definita o definibile.