Art. 10.
                      Erogazione dei contributi
 
   1. La Giunta regionale provvede  alla  erogazione  dei  contributi
secondo le seguenti modalita':
      a)  il  50 per cento dell'importo del contributo all'atto della
consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
      b) il saldo dell'importo del  contributo  a  presentazione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere  e del verbale di
accertamento della piena regolarita' delle stesse.