Art. 10. Erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi secondo le seguenti modalita': a) il 50 per cento dell'importo del contributo all'atto della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice; b) il saldo dell'importo del contributo a presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e del verbale di accertamento della piena regolarita' delle stesse.