Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente  legge
e'  autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 1
miliardo al cui  finanziamento  si  provvede  con  utilizzazione  del
finanziamento  iscritto al capitolo n. 59002, elenco n. 4, lettera c)
del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993.
   2. Per la spesa di cui  al  comma  1  sono  istituiti  i  seguenti
capitoli di spesa nel bilancio regionale esercizio finanziario 1993:
     capitolo  n.  23110:  "Contributi a comuni o consorzi tra comuni
per l'incremento del verde pubblico  e  per  l'allestimento  di  aree
pubbliche  destinate  a  servizi,  per  il  miglioramento dell'arredo
urbano, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture  per
il  tempo  libero  e  per il contenimento dei fenomeni d'inquinamento
marino". (lettere a, b e c, articolo 3), L. 800.000.000;
     capitolo n. 23111: "Contributi ad operatori privati,  singoli  o
associati,  per  la realizzazione di impianti sportivi e di strutture
per il tempo libero". (lettera d, articolo 3), L. 200.000.000.