Art. 11. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 1 miliardo al cui finanziamento si provvede con utilizzazione del finanziamento iscritto al capitolo n. 59002, elenco n. 4, lettera c) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993. 2. Per la spesa di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa nel bilancio regionale esercizio finanziario 1993: capitolo n. 23110: "Contributi a comuni o consorzi tra comuni per l'incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi, per il miglioramento dell'arredo urbano, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero e per il contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino". (lettere a, b e c, articolo 3), L. 800.000.000; capitolo n. 23111: "Contributi ad operatori privati, singoli o associati, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero". (lettera d, articolo 3), L. 200.000.000.