Art. 2. Natura degli interventi 1. La Regione in conformita' ai propri indirizzi di programmazione interviene a sostegno di iniziative sulla costa laziale destinate: a) all'incremento del verde pubblico; b) all'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi; c) al miglioramento dell'arredo urbano; d) alla realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero; e) al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino. 2. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concessi con leggi regionali e statali per analoghe finalita'.