Art. 2.
                       Natura degli interventi
 
   1. La Regione in conformita' ai propri indirizzi di programmazione
interviene a sostegno di iniziative sulla costa laziale destinate:
     a) all'incremento del verde pubblico;
     b) all'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi;
     c) al miglioramento dell'arredo urbano;
     d) alla realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il
tempo libero;
     e) al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino.
   2.  I  benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri concessi con leggi regionali e statali per analoghe finalita'.