Art. 3. Priorita' degli interventi 1. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2 hanno priorita': a) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni per l'incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi; b) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni per il miglioramento dell'arredo urbano, per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero; c) gli interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni volti al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino; d) gli interventi richiesti da operatori privati singoli o associati per la realizzazione di impianti sportivi e strutture per il tempo libero.