Art. 3.
                     Priorita' degli interventi
 
   1. Per la concessione dei benefici di  cui  all'articolo  2  hanno
priorita':
     a)  gli  interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni
per l'incremento del verde pubblico  e  per  l'allestimento  di  aree
pubbliche destinate a servizi;
     b)  gli  interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni
per il miglioramento dell'arredo  urbano,  per  la  realizzazione  di
impianti sportivi e di strutture per il tempo libero;
     c)  gli  interventi richiesti da comuni o da consorzi tra comuni
volti al contenimento dei fenomeni d'inquinamento marino;
     d) gli interventi  richiesti  da  operatori  privati  singoli  o
associati  per  la realizzazione di impianti sportivi e strutture per
il tempo libero.