Art. 4.
                        Misura dei contributi
 
   1. La misura massima dei contributi e' determinata:
     a)  per  le  iniziative  di  cui  alle  lettere  a)  ,  b)  e c)
dell'articolo 3, sono concessi contributi fino al 90 per cento  della
spesa ritenuta ammissibile;
     b)  per  le  iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 i
contributi sono concessi fino al 50 per cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile.