Art. 4. Misura dei contributi 1. La misura massima dei contributi e' determinata: a) per le iniziative di cui alle lettere a) , b) e c) dell'articolo 3, sono concessi contributi fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; b) per le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 i contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.