Art. 6.
             Esecuzione delle opere da parte dei comuni
 
   1. Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano
per  i comuni, l'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti,
valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
   2.   L'ammissione   a   contributo   dei   progetti    da    parte
dell'amministrazione  regionale  equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' ed a dichiarazione di indifferibilita'  e  di  urgenza  agli
effetti   della   legge   22   ottobre  1971,  n.  865  e  successive
modificazioni ed integrazione.