Art. 6. Esecuzione delle opere da parte dei comuni 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge che comportano per i comuni, l'acquisizione delle aree occorrenti per gli impianti, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche. 2. L'ammissione a contributo dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed a dichiarazione di indifferibilita' e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazione.