Art. 8.
                            Riparto fondi
 
   1.  Entro  centottanta  giorni successivi alla presentazione delle
domande, la Giunta regionale, in  conformita'  ai  criteri  stabiliti
dalla  presente  legge e sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
competente struttura dell'assessorato al turismo, provvede al riparto
dei fondi dandone comunicazione ai soggetti interessati.