Art. 9.
                      Documentazione definitiva
 
   1.  I  destinatari  delle provvidenze della presente legge entro i
sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui  all'articolo  8
devono  presentare  alla  competente  struttura  dell'assessorato  al
turismo il progetto esecutivo delle opere ed il preventivo definitivo
di spesa per l'acquisto e posa in opera delle attrezzature.