Art. 2.
            Istituzione di centri comunali e provinciali
 
   1. Viene istituito, almeno in  ogni  capoluogo  di  provincia,  un
centro   di   sostegno,  soccorso  e  ospitalita'  per  donne,  anche
straniere, con figli minori, vittime di  violenza  fisica,  sessuale,
maltrattamenti.
   2.  In  base  alle  richieste  pervenute i comuni, i consorzi o le
province, decidono dove sia possibile la  localizzazione  del  centro
per il proprio territorio.
   3. Il centro puo' essere comprensivo o collegato a un rifugio, che
deve  presentare  caratteri  di funzionalita' e sicurezza, sia per le
donne che per i loro figli minori.
   4. Le sedi dei  centri  possono  essere  di  proprieta'  pubblica,
comunale o provinciale o regionale.
   5.  Per quanto riguarda i comuni superiori ai 100 mila abitanti ed
in particolare il comune di Roma, puo' essere prevista l'apertura  di
piu' centri sul territorio comunale.