Art. 2. Istituzione di centri comunali e provinciali 1. Viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, un centro di sostegno, soccorso e ospitalita' per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti. 2. In base alle richieste pervenute i comuni, i consorzi o le province, decidono dove sia possibile la localizzazione del centro per il proprio territorio. 3. Il centro puo' essere comprensivo o collegato a un rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalita' e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori. 4. Le sedi dei centri possono essere di proprieta' pubblica, comunale o provinciale o regionale. 5. Per quanto riguarda i comuni superiori ai 100 mila abitanti ed in particolare il comune di Roma, puo' essere prevista l'apertura di piu' centri sul territorio comunale.