Art. 3.
                     Caratteristiche dei centri
 
   1.   Ogni   centro   viene   dotato   di   numeri  telefonici  con
caratteristiche  di  pubblica   utilita'   e   quindi   adeguatamente
pubblicizzati.
   2.  Il  centralino telefonico e' in funzione nel corso dell'intera
giornata.
   3. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali  rapporti
con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e
la   repressione   dei  reati,  quali  pronto  soccorso  ospedaliero,
carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi
socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e  alloggiativa
e  strutture  scolastiche  operanti  nel territorio, anche attraverso
protocolli, da definire  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
   4.   I   centri,  anche  in  collaborazione  con  altri  soggetti,
predispongono progetti di formazione  ed  organizzano  corsi  per  le
operatrici  del  centro  e per tutto il personale delle strutture che
per ragioni di lavoro viene,  o  potrebbe  venire,  in  contatto  con
situazioni di violenza.