Art. 3. Caratteristiche dei centri 1. Ogni centro viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilita' e quindi adeguatamente pubblicizzati. 2. Il centralino telefonico e' in funzione nel corso dell'intera giornata. 3. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedaliero, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio, anche attraverso protocolli, da definire successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti, predispongono progetti di formazione ed organizzano corsi per le operatrici del centro e per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza.