Art. 4.
                             Convenzioni
 
   1.  Le  singole  strutture  di  accoglienza  e residenza che fanno
riferimento alla presente legge sono istituite con deliberazioni  dei
comuni, dei loro consorzi, delle province.
   2.  I  centri  sono  gestiti  attraverso  convenzioni  con  enti o
associazioni che abbiano tra loro  scopi  essenziali  la  lotta  alla
violenza  contro  le  donne  e  i  minori,  la  sua  prevenzione,  la
solidarieta' alle vittine e che possono  dimostrare  di  disporre  di
personale adeguato per i compiti predetti.
   3.  Ogni  centro  e'  retto da un regolamento autonomo interno che
definisce il rapporto con le donne ospiti.