Art. 4. Convenzioni 1. Le singole strutture di accoglienza e residenza che fanno riferimento alla presente legge sono istituite con deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi, delle province. 2. I centri sono gestiti attraverso convenzioni con enti o associazioni che abbiano tra loro scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarieta' alle vittine e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti. 3. Ogni centro e' retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.