Art. 5. G r a t u i t a' 1. Gli interventi del centro e la permanenza nel rifugio per le donne, con eventuali figli minori, sono gratuiti almeno fino a novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalita'. Sono a carico delle singole ospiti per i tempi e per l'importo definiti dalle convenzioni stipulate dai singoli comuni e province con i centri stessi.