Art. 5.
                          G r a t u i t a'
 
   1. Gli interventi del centro e la permanenza nel  rifugio  per  le
donne,  con  eventuali  figli  minori,  sono  gratuiti  almeno fino a
novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase  iniziale
dell'ospitalita'.  Sono  a  carico delle singole ospiti per i tempi e
per l'importo definiti dalle convenzioni stipulate dai singoli comuni
e province con i centri stessi.