Art. 6. Assistenza alloggiativa 1. La Regione emana norme perche' i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessita', adeguatamente documentata, dalle operatrici del centro antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria. 2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 19 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 33, puo' finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.