Art. 6.
                       Assistenza alloggiativa
 
   1.  La  Regione emana norme perche' i comuni garantiscano adeguata
assistenza alloggiativa alle  donne  che  vengono  a  trovarsi  nella
necessita',  adeguatamente  documentata,  dalle operatrici del centro
antiviolenza,  di  abbandonare  il  proprio  ambiente  familiare   ed
abitativo,  in  quanto  vittime di stupri, violenze e abusi sessuali,
fisici  o  psicologici  e  che  si  trovino  nell'impossibilita'   di
rientrare nell'abitazione originaria.
   2.  Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la
Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 19
della legge regionale 25 giugno 1987,  n.  33,  puo'  finalizzare  la
riserva  di  alloggi  per situazioni di emergenza abitativa a casi di
donne vittime di  violenze  in  famiglia  laddove  siano  iniziati  i
relativi procedimenti giudiziari.