Art. 7.
                            Finanziamenti
 
   1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e'  autorizzata per
l'esercizio finanziario l993 la spesa di lire  250  milioni  mediante
istituzione  del  capitolo  di  bilancio n. 42l61 avente per oggetto:
"Istituzione di centri antiviolenza quali servizi di  solidarieta'  e
sostegno  alle  vittime di percosse, maltrattamenti, abusi e violenze
carnali, di stupri".
   2. Alla copertura finanziaria si fa fronte con la  somma  di  pari
importo  accontonata  al  capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera b),
del bilancio di previsione per l'esercizio 1993.
   3. Alla  quantificazione  e  copertura  dell'onere  per  gli  anni
successivi   si  provvedera'  con  le  relative  leggi  regionali  di
bilancio.