Art. 7. Finanziamenti 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario l993 la spesa di lire 250 milioni mediante istituzione del capitolo di bilancio n. 42l61 avente per oggetto: "Istituzione di centri antiviolenza quali servizi di solidarieta' e sostegno alle vittime di percosse, maltrattamenti, abusi e violenze carnali, di stupri". 2. Alla copertura finanziaria si fa fronte con la somma di pari importo accontonata al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione per l'esercizio 1993. 3. Alla quantificazione e copertura dell'onere per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi regionali di bilancio.