Art. 8. Procedure di verifica e finanziamenti 1. Ogni anno le province ed i comuni interessati devono presentare all'assessorato ai servizi sociali ed al Consiglio regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalita' dei centri. 2. Le province, su indicazione anche dei comuni interessati, inoltrano richieste di contributo al competente assessorato regionale per dare attuazione alle finalita' della presente legge entro i termini fissati dalla normativa regionale. 3. I fondi stanziati dalla Regione ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 debbono essere ripartiti tra le province richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di ciascun anno; le province erogano ai centri interessati le risorse agli stessi assegnate entro i successivi sessanta giorni. 4. I centri beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alle province di appartenenza le spese sostenute a fronte delle somme erogate entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello nel quale e' stato concesso il contributo.