Art. 8.
                Procedure di verifica e finanziamenti
 
   1. Ogni anno le province ed i comuni interessati devono presentare
all'assessorato ai servizi sociali  ed  al  Consiglio  regionale  una
relazione sull'andamento e sulle funzionalita' dei centri.
   2.  Le  province,  su  indicazione  anche  dei comuni interessati,
inoltrano richieste di contributo al competente assessorato regionale
per dare attuazione alle  finalita'  della  presente  legge  entro  i
termini fissati dalla normativa regionale.
   3.  I  fondi  stanziati  dalla Regione ai sensi di quanto previsto
all'articolo 7 debbono essere ripartiti tra le  province  richiedenti
ed  accreditati  entro  il  30  ottobre  di ciascun anno; le province
erogano ai centri interessati le risorse agli stessi assegnate  entro
i successivi sessanta giorni.
   4.   I   centri   beneficiari  dei  finanziamenti  sono  tenuti  a
rendicontare alle province  di  appartenenza  le  spese  sostenute  a
fronte   delle   somme   erogate  entro  la  scadenza  dell'esercizio
successivo a quello nel quale e' stato concesso il contributo.