Art. 9.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'articolo
l27  della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Rona, 15 novembre 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  9
novembre 1993.