Art. 9. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo l27 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Rona, 15 novembre 1993 PASETTO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 novembre 1993.