Art. 2.
                        Interventi finanziari
 
   1. Per il raggiungimento delle finalita' di  cui  all'art.  1,  la
regione  Liguria  concede,  nei limiti degli stanziamenti di bilancio
previsti dalla presente legge, un contributo  straordinario  a  fondo
perduto alle imprese alluvionate a fronte dei danni subiti.