Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
 
   1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 2 le imprese
esercenti attivita' industriale, artigianale, commerciale, turistica,
di  servizio e di pesca, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471  convertito  nella
legge 1 febbraio 1993, n. 25, entro i seguenti limiti massimi:
     a)   in   misura   corrispondente   a   quella   prevista  dalla
deliberazione della Giunta regionale n.  6130  in  data  28  dicembre
1992, a concorso dei danni di importo fino a 150 milioni di lire;
     b)  in  misura  del  15 per cento a concorso dei danni ulteriori
fino a 300 milioni di lire;
     c) in misura del 10 per cento a  concorso  dei  danni  ulteriori
fino a 2 miliardi di lire.