Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 2 le imprese esercenti attivita' industriale, artigianale, commerciale, turistica, di servizio e di pesca, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 convertito nella legge 1 febbraio 1993, n. 25, entro i seguenti limiti massimi: a) in misura corrispondente a quella prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6130 in data 28 dicembre 1992, a concorso dei danni di importo fino a 150 milioni di lire; b) in misura del 15 per cento a concorso dei danni ulteriori fino a 300 milioni di lire; c) in misura del 10 per cento a concorso dei danni ulteriori fino a 2 miliardi di lire.