Art. 5.
               Modalita' di accesso alla contribuzione
 
   1.  Per  poter ottenere i contributi, i soggetti di cui all'art. 3
devono presentare domanda  alla  regione  Liguria  entro  il  termine
perentorio  di  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   2. La domanda,  a  firma  autenticata  del  legale  rappresentante
dell'impresa,  deve essere corredata all'atto della presentazione dei
seguenti documenti:
     a) perizia giurata,  redatta  da  tecnici  iscritti  ad  albi  o
elenchi  professionali  tenuti  dallo Stato o da altri enti pubblici,
contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la
corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare;
     b)  atto  notorio  o  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta' rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi
della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, attestante il nesso causale tra
gli  eventi  alluvionali  di  cui  all'art.  1  ed  i  danni   subiti
dall'impresa;
     c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui ha sede l'impresa;
     d)  dichiarazione  sostitutiva  attestante  che  non  sono state
ottenute le provvidenze di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto-legge
4  dicembre  1992,  n. 471 convertito nella legge 1 febbraio 1993, n.
25;
     e) relazione a  firma  del  legale  rappresentante  dell'impresa
illustrante  la  natura e la rilevanza degli interventi autonomamente
assunti dall'impresa per assicurare  la  ripresa  e  la  prosecuzione
dell'attivita' economica colpita.
   3. Le imprese sono tenute a fornire alla Giunta regionale, qualora
richiesto,  ogni  chiarimento  utile  ai fini della valutazione della
domanda di contributo.
   4. All'erogazione dei contributi di cui  alla  presente  legge  si
provvede  con  decreto  del  presidente  del  Giunta regionale previa
deliberazione della Giunta regionale che determina criteri,  entita',
forme, modalita' e priorita' dell'erogazione stessa.
   5.  La  Giunta  regionale  presenta al Consiglio un rendiconto dei
contributi erogati, contenente l'indicazione analitica delle  imprese
che  hanno presentato istanza di ammissione ai contributi e di quelle
che hanno ottenuto l'erogazione dei contributi stessi.