Art. 6.
                    Decadenza dalla contribuzione
 
   1. Il Presidente  della  Giunta  regionale  dispone,  con  proprio
decreto,  la decadenza dal contributo concesso qualora esso sia stato
indebitamente percepito, o sia stato cumulato  con  altri  contributi
disposti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per lo stesso
titolo,  o  non  sia stato utilizzato per le finalita' previste dalla
presente legge.
   2. A tal fine il decreto presidenziale di cui all'art. 5  comma  4
individua le opportune misure di verifica e di controllo.