Art. 6. Decadenza dalla contribuzione 1. Il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto, la decadenza dal contributo concesso qualora esso sia stato indebitamente percepito, o sia stato cumulato con altri contributi disposti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per lo stesso titolo, o non sia stato utilizzato per le finalita' previste dalla presente legge. 2. A tal fine il decreto presidenziale di cui all'art. 5 comma 4 individua le opportune misure di verifica e di controllo.