Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993: riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0200 "Stipendi, assegni e contributi per il personale della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO"; riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9580 "Fondo di riserva per spese impreviste"; istituzione del capitolo 8842 "Contributi integrativi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 1992 con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa".