Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993:
    riduzione  di  L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 0200 "Stipendi, assegni e contributi  per  il  personale
della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO";
    riduzione  di  L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 9580 "Fondo di riserva per spese impreviste";
    istituzione  del  capitolo  8842  "Contributi  integrativi   alle
imprese  danneggiate  dagli eventi alluvionali del settembre 1992 con
lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini  di  competenza  e  di
cassa".