Art. 10. Inserimento dell'art. 6-bis 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 12/1979, e' aggiunto il seguente: "Art. 6-bis: 1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a versare al comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantita' del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri: a) materiali da taglio e da rivestimento: lire 450 a tonnellata; b) materiali per usi chimico-industriale, edile stradale e per manufatti: lire 750 a tonnellata; c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: lire 3.000 a tonnellata. 2. Il comune o i comuni interessati sono indicati in sede di autorizzazione all'attivita' estrattiva; tale provvedimento stabilisce, altresi', la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attivita' di servizio a quella estrattiva. 3. Il contributo deve essere versato entro sei mesi dalla scadenza dell'anno di riferimento. 4. All'uopo il titolare dell'autorizzazione e i comuni interessati per territorio sono tenuti a stipulare apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere precisate le modalita' relative alla verifica da parte del comune delle quantita' estratte, nonche' al pagamento del contributo. 5. I comuni interessati sono tenuti a utilizzare i contributi per interventi di riqualificazione ambientale del proprio territorio. 6. I parametri di cui al primo comma sono aggiornati automaticamente ogni anno applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente. 7. La convenzione deve essere stipulata entro sei mesi dal rilascio delle nuove autorizzazioni in conformita' allo schema allegato alla presente legge. 8. L'inosservanza di tale termine comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla data di stipula della convenzione stessa".