Art. 11.
                      Sostituzione dell'art. 7
 
   1.  L'art.  7  della  legge  regionale n. 12/1979, come modificato
dalla legge regionale n. 4/1983, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 7:
   1. Fino all'approvazione del piano  regionale  territoriale  delle
attivita' di cava, l'ampliamento o comunque la modifica del complesso
estrattivo  gia'  oggetto di autorizzazione regionale e' ammesso fino
ad un massimo del  25  per  cento  dell'intervento  autrorizzato  nel
rispetto   delle  previsioni  contenute  nel  piano  territoriale  di
coordinamento paesistico, qualora  sia  accertata  la  necessita'  di
approvvigionamento di materia prima da parte dell'impresa esercente e
previa verifica di ufficio della sua compatibilita' urbanistica.
   2. Nei casi di non compatibilita' di cui all'art. 11, comma 4, gli
interventi  di  cui  al comma 1 sono assentibili dalla Regione previa
deliberazione del Comune avente valore, caratteristiche  e  contenuto
di adozione di variante alla strumentazione urbanistica, non soggetta
alla  pubblicazione  di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n.
1150  e  successive  modificazioni.  L'autorizzazione  della   Giunta
regionale,   da   rilasciarsi  previo  parere  del  Comitato  tecnico
urbanistico,  ha  valore  di approvazione della variante medesima, ai
sensi della legge  regionale  24  maggio  1972,  n.  8  e  successive
modificazioni".