Art. 11. Sostituzione dell'art. 7 1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1979, come modificato dalla legge regionale n. 4/1983, e' sostituito dal seguente: "Art. 7: 1. Fino all'approvazione del piano regionale territoriale delle attivita' di cava, l'ampliamento o comunque la modifica del complesso estrattivo gia' oggetto di autorizzazione regionale e' ammesso fino ad un massimo del 25 per cento dell'intervento autrorizzato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento paesistico, qualora sia accertata la necessita' di approvvigionamento di materia prima da parte dell'impresa esercente e previa verifica di ufficio della sua compatibilita' urbanistica. 2. Nei casi di non compatibilita' di cui all'art. 11, comma 4, gli interventi di cui al comma 1 sono assentibili dalla Regione previa deliberazione del Comune avente valore, caratteristiche e contenuto di adozione di variante alla strumentazione urbanistica, non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. L'autorizzazione della Giunta regionale, da rilasciarsi previo parere del Comitato tecnico urbanistico, ha valore di approvazione della variante medesima, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive modificazioni".