Art. 13.
                      Sostituzione dell'art. 10
 
   1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1979  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art. 10:
   1. L'autorizzazione regionale contiene tra l'altro:
     a)   la   verifica   dei  titoli  di  disponibilita'  dei  fondi
interessati all'attivita' estrattiva;
     b) le prescrizioni ed i vincoli ai quali l'attivita'  estrattiva
e'  sottoposta,  in  applicazione dei principi di cui all'art. 4, con
particolare riferimento alle opere di sistemazione del  suolo  e  del
soprassuolo,  ai  fini  di  minimizzare  l'impatto ambientale durante
l'attivita' estrattiva e di realizzare un'efficace risistemazione dei
siti al termine della coltivazione;
     c) l'ammontare della garanzia  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera  b),  e' determinata e motivata in relazione alla tipologia e
alla estensione dell'intervento programmatico, e prestata  anche  con
fidejussione  bancaria  o  assicurativa, in misura non inferiore a L.
60.000.000 e non superiore a L. 600.000.000, a garanzia  delle  opere
di  sistemazione  del suolo, prima della consegna dell'autorizzazione
all'interessato;
     d) le condizioni e le modalita' di restituzione  della  garanzia
prestata;
     e)    l'obbligo    di    stipula    da    parte   del   titolare
dell'autorizzazione dell'apposita convenzione di cui all'art.  6-bis,
quarto comma, con i comuni interessati per territorio.
   2.  Qualora  l'ammontare  delle spese per le opere di sistemazione
del suolo superi quello della garanzia e le opere  stesse  non  siano
state  eseguite  dagli  obbligati,  questi  sono tenuti a sopportarne
l'onere per la parte eccedente.
   3.  Per le attivita' estrattive che si svolgono in sotterraneo non
e' richiesto il versamento della garanzia  qualora,  per  l'esercizio
delle  medesime, non siano previsti l'apertura di nuovi imbocchi o la
realizzazione di piste  di  servizio  o  di  discariche  esterne  dei
prodotti di risulta.
   4. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al terzo comma possa
determinare   danni   all'ambiente   esterno,   sono   applicate   le
disposizioni di cui all'art. 113 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128".