Art. 13. Sostituzione dell'art. 10 1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal seguente: "Art. 10: 1. L'autorizzazione regionale contiene tra l'altro: a) la verifica dei titoli di disponibilita' dei fondi interessati all'attivita' estrattiva; b) le prescrizioni ed i vincoli ai quali l'attivita' estrattiva e' sottoposta, in applicazione dei principi di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle opere di sistemazione del suolo e del soprassuolo, ai fini di minimizzare l'impatto ambientale durante l'attivita' estrattiva e di realizzare un'efficace risistemazione dei siti al termine della coltivazione; c) l'ammontare della garanzia per le finalita' di cui alla lettera b), e' determinata e motivata in relazione alla tipologia e alla estensione dell'intervento programmatico, e prestata anche con fidejussione bancaria o assicurativa, in misura non inferiore a L. 60.000.000 e non superiore a L. 600.000.000, a garanzia delle opere di sistemazione del suolo, prima della consegna dell'autorizzazione all'interessato; d) le condizioni e le modalita' di restituzione della garanzia prestata; e) l'obbligo di stipula da parte del titolare dell'autorizzazione dell'apposita convenzione di cui all'art. 6-bis, quarto comma, con i comuni interessati per territorio. 2. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione del suolo superi quello della garanzia e le opere stesse non siano state eseguite dagli obbligati, questi sono tenuti a sopportarne l'onere per la parte eccedente. 3. Per le attivita' estrattive che si svolgono in sotterraneo non e' richiesto il versamento della garanzia qualora, per l'esercizio delle medesime, non siano previsti l'apertura di nuovi imbocchi o la realizzazione di piste di servizio o di discariche esterne dei prodotti di risulta. 4. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al terzo comma possa determinare danni all'ambiente esterno, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 113 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128".