Art. 14
                      Sostituzione dell'art. 15
 
   1. L'art. 15 della legge regionale n. 12/1979  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art. 15:
   1.  La  Giunta  regionale  adotta  il  provvedimento  di decadenza
dell'autorizzazione  nel  caso  in  cui  sia  stata  riscontrata  una
inadempienza   alle   prescrizioni   ed   ai  vincoli  stabiliti  nel
provvedimento autorizzativo  di  portata  tale  da  compromettere  la
realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato, nonche', per le
altre inadempienze, nei casi di recidiva reiterata.
   2.  La  decadenza  dell'autorizzazione  nei  casi  previsti  dalla
presente legge e' deliberata previa  contestazione  agli  interessati
che, entro trenta giorni, possono presentare controdeduzioni.
   3.  L'autorizzazione  puo'  essere revocata per sopravvenuti gravi
motivi  di  interesse  pubblico  con   deliberazione   della   Giunta
regionale.
   4.  L'autorizzazione  deve essere revocata qualora emerga, a causa
di nuove disposizioni legislative  e  di  disposizioni  contenute  in
piani  territoriali  di  coordinamento,  la  mancanza  di  taluno dei
requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione regionale".