Art. 14 Sostituzione dell'art. 15 1. L'art. 15 della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal seguente: "Art. 15: 1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui sia stata riscontrata una inadempienza alle prescrizioni ed ai vincoli stabiliti nel provvedimento autorizzativo di portata tale da compromettere la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato, nonche', per le altre inadempienze, nei casi di recidiva reiterata. 2. La decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge e' deliberata previa contestazione agli interessati che, entro trenta giorni, possono presentare controdeduzioni. 3. L'autorizzazione puo' essere revocata per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico con deliberazione della Giunta regionale. 4. L'autorizzazione deve essere revocata qualora emerga, a causa di nuove disposizioni legislative e di disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento, la mancanza di taluno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione regionale".