Art. 15.
                      Sostituzione dell'art. 25
 
   1. L'art. 25 della legge regionale n. 12/1979  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art. 25:
   1.  L'esercizio  di  attivita'  di  cava e torbiera in mancanza di
autorizzazione della Regione e' punito  con  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  L.  6.000.000 a L. 18.000.000, fermo restando l'onere
del ripristino dei luoghi interessati.
   2. L'inosservanza  delle  prescrizioni  e  dei  vincoli  contenuti
nell'autorizzazione  regionale, qualora non ne comporti la decadenza,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a
L. 18.000.000.
   3. La mancata o inesatta comunicazione dei dati statistici di  cui
all'art.  24,  primo  comma, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
   4. La violazione al  disposto  dell'art.  23,  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 6.000.000.
   5.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di cui al presente
articolo  si  applicano  le  disposizioni  della  legge  regionale  2
dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni".