Art. 15. Sostituzione dell'art. 25 1. L'art. 25 della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal seguente: "Art. 25: 1. L'esercizio di attivita' di cava e torbiera in mancanza di autorizzazione della Regione e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 6.000.000 a L. 18.000.000, fermo restando l'onere del ripristino dei luoghi interessati. 2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 18.000.000. 3. La mancata o inesatta comunicazione dei dati statistici di cui all'art. 24, primo comma, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 4. La violazione al disposto dell'art. 23, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 6.000.000. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni".