Art. 16. Sostituzione dell'art. 28 1. L'art. 28 della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal seguente: "Art. 28: 1. La vigilanza in materia di cave e torbiere e' esercitata da dipendenti regionali incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale; ai quali e' rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. 2. La vigilanza e' esercitata inoltre sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e 9 aprile 1959, n. 128. 3. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'art. 57, comma 3 del c.p.p.".