Art. 16.
                      Sostituzione dell'art. 28
 
   1.  L'art.  28  della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 28:
   1. La vigilanza in materia di cave e  torbiere  e'  esercitata  da
dipendenti  regionali  incaricati  con  decreto  del Presidente della
Giunta regionale;  ai  quali  e'  rilasciato  apposito  tesserino  di
riconoscimento.
   2.  La  vigilanza  e'  esercitata  inoltre sull'applicazione delle
norme di polizia mineraria, igiene e sicurezza sul lavoro di  cui  ai
decreti  del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 19
marzo 1956, n. 302 e 9 aprile 1959, n. 128.
   3. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del  servizio
cui  sono  destinati  e  secondo  le  attribuzioni ad essi conferite,
esercitano  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in   applicazione
dell'art.  5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'art. 57, comma 3
del c.p.p.".