Art. 17. Direzione dei lavori per l'esercizio di attivita' di cava e torbiera 1. La direzione dei lavori per le attivita' di cava di cui agli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, deve essere assicurata da un tecnico professionalmente qualificato che curi il rispetto delle norme sulla sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori autorizzati. 2. Nel caso di attivita' estrattive aventi un numero di addetti non superiore a cinque, la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attivita', puo' essere affidata ad un unico tecnico qualificato. 3. Deve intendersi tecnico professionalmente qualificato l'ingegnere o il geologo abilitati all'esercizio della professione e il perito minerario. Possono intendersi tecnici qualificati anche periti industriali e geometri, purche' attestino di possedere specifica competenza in materia di attivita' minerarie. L'attestazione e la relativa documentazione probatoria deve essere allegata alla denuncia di esercizio di cui all'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.