Art. 17.
          Direzione dei lavori per l'esercizio di attivita'
                         di cava e torbiera
 
   1. La direzione dei lavori per le attivita' di cava  di  cui  agli
articoli  6  e  28  del  D.P.R.  9  aprile  1959, n. 128, deve essere
assicurata da un tecnico professionalmente qualificato  che  curi  il
rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza e la corretta esecuzione dei
lavori autorizzati.
   2. Nel caso di attivita' estrattive aventi un  numero  di  addetti
non superiore a cinque, la direzione dei lavori fino ad un massimo di
cinque   attivita',   puo'   essere  affidata  ad  un  unico  tecnico
qualificato.
   3.   Deve   intendersi   tecnico   professionalmente   qualificato
l'ingegnere  o il geologo abilitati all'esercizio della professione e
il perito minerario. Possono  intendersi  tecnici  qualificati  anche
periti   industriali  e  geometri,  purche'  attestino  di  possedere
specifica   competenza   in   materia   di    attivita'    minerarie.
L'attestazione  e  la  relativa documentazione probatoria deve essere
allegata alla denuncia di esercizio di cui all'art. 28 del  D.P.R.  9
aprile 1959, n. 128.