Art. 18. Norme per la verifica della sicurezza e per la tutela dagli inquinamenti 1. Per le attivita' di cui alla presente legge, la Regione puo' avvalersi, per la effettuazione degli interventi indicati all'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 428, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi redatti ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. 2. Alle indennita' spettanti ai professionisti incaricati delle verifiche provvede direttamente il soggetto utente delle prestazioni. 3. In materia di inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, le autorizzazioni sono di competenza della Regione, mentre i controlli sulle emissioni delle singole attivita' estrattive sono svolti dalla Provincia competente per territorio.