Art. 18.
                Norme per la verifica della sicurezza
                 e per la tutela dagli inquinamenti
 
   1.  Per  le  attivita' di cui alla presente legge, la Regione puo'
avvalersi, per la effettuazione degli interventi indicati all'art.  2
della  legge  30  dicembre 1991, n. 428, dell'opera degli ingegneri e
dei periti  industriali  iscritti  negli  elenchi  redatti  ai  sensi
dell'art. 3 della stessa legge.
   2.  Alle  indennita'  spettanti ai professionisti incaricati delle
verifiche provvede direttamente il soggetto utente delle prestazioni.
   3. In materia di inquinamento atmosferico  di  cui  al  D.P.R.  24
maggio  1988,  n.  203,  le  autorizzazioni  sono di competenza della
Regione, mentre i controlli sulle emissioni delle  singole  attivita'
estrattive sono svolti dalla Provincia competente per territorio.