Art. 21. Delega alle province 1. Entro un anno dall'adozione del piano territoriale regionale delle attivita' di cava di cui all'art. 7, la Giunta regionale propone al Consiglio un testo unico sulle cave e torbiere nell'ambito del quale vengono disciplinate le procedure e i contenuti della delega alle province di tutte le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni nonche' la vigilanza in materia di cave e torbiere.