Art. 21.
                        Delega alle province
 
   1. Entro un anno dall'adozione del  piano  territoriale  regionale
delle  attivita'  di  cava  di  cui  all'art.  7, la Giunta regionale
propone al Consiglio un testo unico sulle cave e torbiere nell'ambito
del quale vengono disciplinate  le  procedure  e  i  contenuti  della
delega  alle province di tutte le funzioni amministrative inerenti le
autorizzazioni nonche' la vigilanza in materia di cave e torbiere.