Art. 22.
                          Norma transitoria
 
   1.  Il   primo   progetto   del   piano   regionale   territoriale
dell'attivita'  di  cava  e'  adottato  dalla  Giunta  entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 30 dicembre 1993
 
                               FERRERO
 
      --------------------------------------------------------
  (Omissis).