Art. 22. Norma transitoria 1. Il primo progetto del piano regionale territoriale dell'attivita' di cava e' adottato dalla Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 30 dicembre 1993 FERRERO -------------------------------------------------------- (Omissis).