Art. 3.
                    Contenuto dell'autorizzazione
 
   1.  L'autorizzazione  alla  ricerca  puo' essere accordata per una
durata non superiore ad un anno e  puo'  essere  prorogata  una  sola
volta  per  lo  stesso  periodo,  previa constatazione da parte della
Regione dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.
   2. L'autorizzazione deve inoltre contenere:
     a) le modalita' da seguire per la realizzazione delle indagini;
     b) la specificazione degli interventi relativi alla sistemazione
dei luoghi interessati all'attivita' di  ricerca,  nel  caso  di  cui
all'art. 5;
     c)  l'ammontare  della cauzione, prestata anche con fidejussione
bancaria o assicurativa, che  deve  essere  versata  alla  Regione  a
garanzia  degli  adempimenti  di  cui  alla  lettera b) in misura non
inferiore a L. 30.000.000 e non superiore a L. 90.000.000.