Art. 3. Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione alla ricerca puo' essere accordata per una durata non superiore ad un anno e puo' essere prorogata una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione da parte della Regione dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti. 2. L'autorizzazione deve inoltre contenere: a) le modalita' da seguire per la realizzazione delle indagini; b) la specificazione degli interventi relativi alla sistemazione dei luoghi interessati all'attivita' di ricerca, nel caso di cui all'art. 5; c) l'ammontare della cauzione, prestata anche con fidejussione bancaria o assicurativa, che deve essere versata alla Regione a garanzia degli adempimenti di cui alla lettera b) in misura non inferiore a L. 30.000.000 e non superiore a L. 90.000.000.