Art. 6. S a n z i o n i 1. Per le violazioni delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 18.000.000, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. 2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni.