Art. 6.
                           S a n z i o n i
 
   1. Per le violazioni delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5  si
applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L.
18.000.000,  fermo  restando  l'obbligo  di  ripristino  dei   luoghi
interessati.
   2.  Alle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma
si applicano le disposizioni della legge regionale 2  dicembre  1982,
n. 45, e successive modificazioni e integrazioni.