Art. 7.
 Sostituzione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale 10 aprile 1979, n. 12, come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1983,  n.  4,
e' sostituito dal seguente:
   "Art. 2:
   1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e
torbiere  e'  assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno
specifico piano regionale territoriale delle attivita' di cava.  Tale
piano  e'  elaborato  sulla  base  di  studi ed indagini geologiche e
socio-economiche,  nonche'  sulla  base  del  piano  territoriale  di
coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a
parte  del  territorio  regionale,  le  zone  nelle quali puo' essere
consentita attivita' di coltivazione di cave e torbiere.
   2. Successivamente  all'entrata  in  vigore  di  detto  piano,  le
autorizzazioni  per  l'esercizio  di  attivita'  estrattive  potranno
essere rilasciate esclusivamente in conformita' alle indicazioni  del
piano stesso.
   3.  Il  piano regionale territoriale delle attivita' di cava ha la
durata  massima  di  dieci  anni,  salvo  eventuali  variazioni  alle
indicazioni  dello  stesso  che possono essere effettuate, qualora la
Regione ne ravvisi la  necessita',  per  la  tutela  di  un  pubblico
interesse.
   4. L'entrata in vigore del piano comporta la prevalenza automatica
delle  prescrizioni  e  dei vincoli ivi contenuti nei confronti degli
atti di pianificazione territoriale  delle  province,  nonche'  degli
strumenti urbanistici comunali.
   5.  Il  piano,  oltre  ad  individuare  le  zone  nelle  quali  e'
consentito  l'esercizio  dell'attivita'  estrattiva,  deve  contenere
tutte  le  indicazioni  grafiche  e  normative  idonee  a  consentire
l'attuazione del piano stesso.
   6. Il piano deve comunque indicare:
     a) le sostanze minerali oggetto di coltivazione;
     b) le modalita' e le condizioni per l'esercizio delle  attivita'
estrattive,  compresi  gli  interventi  volti  alla tutela del suolo,
delle acque e dell'atmosfera;
     c) la disciplina delle eventuali discariche;
     d) le fasce di rispetto delle aree direttamente interessate;
     e) gli schemi viari di collegamento alla rete stradale;
     f) i parametri edilizi per i fabbricati di servizio;
     g) le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli  ai
fini del recupero ambientale".
   2.  Gli  articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge
regionale n. 12/1979, introdotti dall'art. 1 della legge regionale n.
4/1983, sono sostituiti dal seguente:
   "Art. 2-bis:
   1. Il progetto del piano regionale territoriale delle attivita' di
cava e' adottato, sentiti il Comitato  tecnico  urbanistico,  di  cui
alla  legge  regionale 24 maggio 1972, n. 8, e la Commissione tecnico
scientifica per l'ambiente naturale, di cui alla legge  regionale  18
marzo  1985, n. 12, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
incaricato.
   2.  Dell'avvenuta  adozione  e'  data  notizia   mediante   avviso
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione e su almeno due
giornali quotidiani a diffusione regionale o nazionale.
   3. Il progetto di piano e' trasmesso alle province ed ai comuni il
cui territorio e' interessato dal piano medesimo;  i  comuni,  previo
avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro
mezzo  ritenuto  idoneo,  provvedono  a  depositarlo nella segreteria
comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la
facolta'  di  prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun
comune, nei successivi  novanta  giorni,  trasmette  alla  Regione  e
partecipa  alla  Provincia competente la deliberazione consiliare con
la quale formula il proprio parere,  pronunciandosi  sulle  eventuali
osservazioni presentate.
   4.  Nei  trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al terzo comma, le province interessate esprimono il  proprio  parere
mediante  deliberazione  del  Consiglio  provinciale e lo trasmettono
alla Regione.
   5. La Giunta, nei novanta giorni  successivi  al  ricevimento  dei
pareri  di  cui  ai  commi  precedenti  o all'infruttuoso decorso dei
termini  ivi  stabiliti,  sentito  il  Comitato  tecnico  urbanistico
regionale,  propone  al  Consiglio  l'approvazione  del piano, tenuto
conto delle valutazioni come sopra espresse.
   6. Il piano regionale territoriale  delle  attivita'  di  cava  e'
approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
   7.  La  deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Di tale approvazione e' dato  avviso  almeno
su   tre  giornali  quotidiani  a  maggiore  diffusione  regionale  o
nazionale ed un esemplare del piano con i relativi  allegati  grafici
e'  depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni
comune  interessato   territorialmente   entro   dieci   giorni   dal
ricevimento   degli   atti,   nonche'   presso   l'ufficio  regionale
competente.
   8. La procedura di cui ai precedenti commi si  applica  anche  nel
caso  in  cui il progetto di piano comporti variante al vigente piano
territoriale di coordinamento paesistico ed assorba  gli  adempimenti
previsti  dall'art.  2, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1991,
n. 6, ferma restando, peraltro, la necessita' che, a norma  dell'art.
2,  comma 2, della legge regionale 6/91 la deliberazione della Giunta
regionale di adozione del progetto contenga specifiche valutazioni di
ammissibilita' delle relative scelte sotto il profilo degli interessi
paesistici   e   venga   assunta   di   concerto   con    l'Assessore
all'urbanistica.