Art. 7. Sostituzione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies 1. L'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1983, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 2: 1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e torbiere e' assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attivita' di cava. Tale piano e' elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, nonche' sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali puo' essere consentita attivita' di coltivazione di cave e torbiere. 2. Successivamente all'entrata in vigore di detto piano, le autorizzazioni per l'esercizio di attivita' estrattive potranno essere rilasciate esclusivamente in conformita' alle indicazioni del piano stesso. 3. Il piano regionale territoriale delle attivita' di cava ha la durata massima di dieci anni, salvo eventuali variazioni alle indicazioni dello stesso che possono essere effettuate, qualora la Regione ne ravvisi la necessita', per la tutela di un pubblico interesse. 4. L'entrata in vigore del piano comporta la prevalenza automatica delle prescrizioni e dei vincoli ivi contenuti nei confronti degli atti di pianificazione territoriale delle province, nonche' degli strumenti urbanistici comunali. 5. Il piano, oltre ad individuare le zone nelle quali e' consentito l'esercizio dell'attivita' estrattiva, deve contenere tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentire l'attuazione del piano stesso. 6. Il piano deve comunque indicare: a) le sostanze minerali oggetto di coltivazione; b) le modalita' e le condizioni per l'esercizio delle attivita' estrattive, compresi gli interventi volti alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera; c) la disciplina delle eventuali discariche; d) le fasce di rispetto delle aree direttamente interessate; e) gli schemi viari di collegamento alla rete stradale; f) i parametri edilizi per i fabbricati di servizio; g) le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli ai fini del recupero ambientale". 2. Gli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge regionale n. 12/1979, introdotti dall'art. 1 della legge regionale n. 4/1983, sono sostituiti dal seguente: "Art. 2-bis: 1. Il progetto del piano regionale territoriale delle attivita' di cava e' adottato, sentiti il Comitato tecnico urbanistico, di cui alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, e la Commissione tecnico scientifica per l'ambiente naturale, di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato. 2. Dell'avvenuta adozione e' data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale o nazionale. 3. Il progetto di piano e' trasmesso alle province ed ai comuni il cui territorio e' interessato dal piano medesimo; i comuni, previo avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositarlo nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facolta' di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun comune, nei successivi novanta giorni, trasmette alla Regione e partecipa alla Provincia competente la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni presentate. 4. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo comma, le province interessate esprimono il proprio parere mediante deliberazione del Consiglio provinciale e lo trasmettono alla Regione. 5. La Giunta, nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui ai commi precedenti o all'infruttuoso decorso dei termini ivi stabiliti, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale, propone al Consiglio l'approvazione del piano, tenuto conto delle valutazioni come sopra espresse. 6. Il piano regionale territoriale delle attivita' di cava e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale. 7. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione e' dato avviso almeno su tre giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale o nazionale ed un esemplare del piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonche' presso l'ufficio regionale competente. 8. La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche nel caso in cui il progetto di piano comporti variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico ed assorba gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, ferma restando, peraltro, la necessita' che, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 6/91 la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto contenga specifiche valutazioni di ammissibilita' delle relative scelte sotto il profilo degli interessi paesistici e venga assunta di concerto con l'Assessore all'urbanistica.