Art. 8. Modificazione dell'art. 3 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979 e' sostituito dal seguente comma: "2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava o della torbiera, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, agli interventi volti a contenere l'impatto ambientale, alle discariche dei prodotti di risulta, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso ed alle piste di servizio, nonche' agli interventi relativi alla sistemazione dei siti e al recupero ambientale, durante e al termine della coltivazione. Le modalita' esecutive dell'attivita' estrattiva sono disciplinate dall'autorizzazione regionale e dalle norme in materia di polizia mineraria, igiene e sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128". 2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979, sono aggiunti i seguenti commi: "3- bis L'autorizzazione regionale non puo' avere durata superiore a dieci anni; la stessa puo' essere prorogata, con le medesime modalita' previste per il rilascio, su richiesta dell'interessato qualora sia stata verificata l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo e non risulti contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 3- ter In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico, particolarmente riferite a problematiche ambientali, la Giunta regionale puo' disporre ulteriori prescrizioni e varianti modificative ai progetti autorizzati. 3-quater L'estrazione, con scavi a cielo aperto, di sabbie e ghiaie al fine della loro commercializzazione, e' a tutti gli effetti attivita' estrattiva sottoposta alla presente normativa, nonche' al disposto del piano di bacino riferito al territorio interessato. 3-quinquies Non e' soggetta ad autorizzazione l'attivita' estrattiva conseguente ad interventi sul territorio debitamente autorizzati, purche' il materiale estratto sia smaltito in discarica. Tuttavia, tale materiale puo' essere eventualmente commercializzato purche' non superi la quantita' massima complessiva di 3.000 mc. 3-sexsies Nell'ipotesi di cui al comma 3-quinquies, qualora il materiale oggetto di commercializzazione rivesta particolare pregio e superi la quantita' ivi prevista, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla presente legge in deroga al piano regionale territoriale delle attivita' di cava".