Art. 8.
                      Modificazione dell'art. 3
 
   1.  Il  secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979
e' sostituito dal seguente comma:
   "2.  L'autorizzazione  ha  per  oggetto  il  complesso  estrattivo
comprendente  le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento
della cava o della torbiera, con particolare  riferimento  alle  zone
oggetto  di coltivazione, agli interventi volti a contenere l'impatto
ambientale, alle discariche dei prodotti di  risulta,  agli  accumuli
provvisori   dei   materiali,  agli  impianti  di  trattamento  e  di
lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle  strade
di  accesso  ed  alle  piste  di  servizio,  nonche'  agli interventi
relativi alla sistemazione dei siti e al recupero ambientale, durante
e   al   termine   della   coltivazione.   Le   modalita'   esecutive
dell'attivita'   estrattiva   sono  disciplinate  dall'autorizzazione
regionale e dalle norme in materia di  polizia  mineraria,  igiene  e
sicurezza   del  lavoro  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128".
   2. Dopo l'ultimo  comma  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
12/1979, sono aggiunti i seguenti commi:
   "3- bis L'autorizzazione regionale non puo' avere durata superiore
a  dieci  anni;  la  stessa  puo'  essere  prorogata, con le medesime
modalita' previste per il  rilascio,  su  richiesta  dell'interessato
qualora  sia  stata  verificata l'avvenuta ottemperanza agli obblighi
stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo e  non  risulti
contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
   3- ter In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico,
particolarmente   riferite  a  problematiche  ambientali,  la  Giunta
regionale   puo'   disporre   ulteriori   prescrizioni   e   varianti
modificative ai progetti autorizzati.
   3-quater  L'estrazione,  con  scavi  a  cielo  aperto, di sabbie e
ghiaie al fine della loro commercializzazione, e' a tutti gli effetti
attivita' estrattiva sottoposta alla presente normativa,  nonche'  al
disposto del piano di bacino riferito al territorio interessato.
   3-quinquies   Non   e'   soggetta  ad  autorizzazione  l'attivita'
estrattiva  conseguente  ad  interventi  sul  territorio  debitamente
autorizzati, purche' il materiale estratto sia smaltito in discarica.
   Tuttavia,     tale    materiale    puo'    essere    eventualmente
commercializzato purche' non superi la quantita' massima  complessiva
di 3.000 mc.
   3-sexsies  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 3-quinquies, qualora il
materiale oggetto di commercializzazione rivesta particolare pregio e
superi   la   quantita'   ivi   prevista,   deve   essere   richiesta
l'autorizzazione  di  cui  alla  presente  legge  in  deroga al piano
regionale territoriale delle attivita' di cava".