Art. 10. Iscrizione al bilancio 1. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo 1 si provvede con le risorse regionali del Bilancio 1993 per L. 4.200.000.000. 2. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione 1993 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 30 dicembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 dicembre 1993.