Art. 10.
                       Iscrizione al bilancio
 
   1. Al finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  Titolo  1  si
provvede   con   le  risorse  regionali  del  Bilancio  1993  per  L.
4.200.000.000.
   2. Agli stati di previsione di competenza e di cassa  della  parte
spesa  del  Bilancio  di previsione 1993 sono apportate, per analoghi
importi, le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 30 dicembre 1993
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30
novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  28
dicembre 1993.